sabato 5 novembre 2011

FACCIAMOLO RISPETTARE.


E' uno strumento a tutela delle persone che si trovano in particolari condizioni psico-fisiche, in quanto consente determinate facilitazioni nella circolazione dei veicoli al loro servizio. Il contrassegno è strettamente personale, non vincolato ad uno specifico veicolo, nè subordinato al possesso della patente di guida. Deve essere sempre esposto in modo ben visibile sul parabrezza anteriore esclusivamente in formato originale. Pur essendo rilasciato dal Comune di residenza, ha valore su tutto il territorio nazionale.

CHI PUO' RICHIEDERLO
Solo le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta - ovvero i soggetti affetti da particolari patologie che limitano la capacità di camminare - e i non vedenti (art. 188 D.Lvo 285/1992 Codice della Strada; art. 381 Regolamento Codice della Strada; art. 12 D.P.R.503/1996).

USO IMPROPRIO
Il contrassegno è strettamente personale e può essere utilizzato solo dal titolare. Chi viene sorpreso ad utilizzarlo senza che a bordo vi sia la persona invalida è passibile di una sanzione da 78.00 a 311.00 euro e del contestuale ritiro dello stesso. E' altresì punibile sia l'utilizzo del contrassegno in fotocopia, che la contraffazione: in tal caso si concretizza una fattispecie penalmente rilevante, della quale gli agenti accertatori daranno comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

PER TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA

Le strutture riservate agli invalidi, contraddistinte dall'apposita segnaletica, non possono essere utilizzate da veicoli che non siano al loro servizio. Chiunque occupi tali stalli e le relative pertinenze (raccordi, scivoli, rampe) senza averne titolo, è soggetto alla sanzione amministrativa di euro 78.00, alla rimozione del veicolo e alla decurtazione di due punti sulla patente.


IL PRIMO SEGNALE SI CHIAMA



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