sabato 31 luglio 2010

LE TASSE SONO UGUALI PER TUTTI?



ICI e proprietà della chiesa.


Ricollegandoci ad un blog di Aprile, dove in alcuni commenti si parlava di Ici e di chiesa, vorremmo approfondire questo tema importantissimo, e in alcuni casi vitale, per tutte le città e paesi d’Italia, partendo da una sentenza emessa da giudici a seguito di un contenzioso in Liguria.
Preti e suore non si meritano sconti fiscali o esenzioni di alcun tipo su cliniche e strutture destinate ad attività sanitarie. Dunque l’Imposta comunale sugli immobili (Ici) va regolarmente pagata. Anche se poi si dichiara di dirottare gli utili delle attività a fini sociali o religiosi. Lo ha deciso la Corte di Cassazione che ha dato una sonora stangata alla «Casa di cura congregazione delle suore infermiere dell’addolorata di La Spezia», meglio conosciuta come Alma Mater o Clinica delle Magnolie, di corso Nazionale.
Con questa sentenza i giudici di Piazza Cavour riforniscono le casse comunali sempre più esangui, proprio in una delle fasi più calde della lotta all’evasione e del recupero delle imposte. Per i sindaci, la pronuncia dei giudici di legittimità non è la svolta per sanare i bilanci, quasi sempre in rosso, ma di sicuro rappresenta una boccata d’ossigeno per i conti pubblici. Erano circa quarantamila euro, nel dettaglio, i soldi pretesi dal Comune della Spezia all’istituto religioso che gestiva la clinica di corso Nazionale. I legali della congregazione hanno provato a ottenere l’esenzione accordata dallo Stato italiano sugli edifici destinati ad attività di religione e di culto oltre che ad attività di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura. Per quanto riguarda scuole, chiese e oratori, tanto per fare l’esempio più comune, gli enti religiosi sono ovviamente esentati dal versamento dell’Ici.
Ma sulle cliniche - attività commerciali a tutti gli effetti - la Corte, che ha respinto il ricorso delle suore, non transige, come peraltro sostenuto dagli avvocati del Comune Ettore Furia e Stefano Carrabba. L’impatto sui conti degli oltre ottomila comuni italiani, per ora, non è chiaro. Per gli assessori ai bilanci, forse, è l’occasione per allentare un po’ i cordoni della borsa. Ma la questione resta delicata. Non a caso, il braccio di ferro fiscale tra l’amministrazione finanziaria italiana e gli enti religiosi va avanti da parecchi anni.
Le battaglie legali, dinanzi le commissioni tributarie, sono parecchie. E l’orientamento dei giudici non è stato sempre favorevole all’Erario, evidenziando una certa difformità nei giudizi. Questa volta invece la Corte di Cassazione ha usato il pugno duro: gli immobili di istituti ecclesiastici non possono beneficiare dell’esenzione accordata ad altri tipi di edifici qualora facciano business.
Per quanto riguarda la clinica spezzina - si legge nella sentenza depositata poco tempo fa - si tratta di attività commerciali a tutti gli effetti ed è irrilevante la destinazione degli utili eventualmente ricavati al perseguimento di fini sociali o religiosi. E adesso bisognerà verificare quali altri immobili di proprietà della curia realizzano profitto e sono assoggettabili all’Ici.
Sarebbe proprio il caso di fare un controllo anche sulle attività svolte a Magliano nei locali di proprietà della chiesa che non pagano l’Ici.
Questo per cominciare ad operare nella legalità, nella correttezza e nell’onestà, a beneficio di tutti.
Altrimenti continueremo a vivere in queste situazioni:



D’altra parte la Legge parla chiaro.

Legge 25 marzo 1985, n. 121: Ratifica ed esecuzione dell’accordo con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede

· La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 Cost., riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

· Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi.

· Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime.

3 commenti:

  1. Indignato pagatore di tasse1 agosto 2010 alle ore 12:16

    Che fa il comune. Non controlla. Perchè i cittadini devono patire anche per queste illegali inadempienze? Perchè qualcuno non si rivolge alle corte dei conti, alla prefettura o a quanti altri abbiano competenza, per chiedere spiegazioni? Ma scherziamo!

    RispondiElimina
  2. ad indignato: ma sei sicuro che le cose stiano proprio così?

    RispondiElimina
  3. Aspetto con piacere le tue contraddizioni!

    RispondiElimina