sabato 20 agosto 2011

CHI LE APPLICA E CHI NO!


La legge 69/2009: obbligo dell’Albo Pretorio on line dal 1° gennaio 2011

Dal 1° gennaio 2011 entra in vigore l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni italiane di dotarsi di un Albo Pretorio da pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale. La disposizione è contenuta nell’articolo 32 della legge 69/2009. L’obbligo è stato prorogato al mese di gennaio 2011 per consentire a tutti Enti Pubblici di mettersi in regola con le disposizioni normative

L’articolo 32 della legge 69/2009

“A far data dal 1° gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.) gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati.” Il legislatore aggiunge, comma 2, che “Dalla stessa data del 1º gennaio 2010 (termine prorogato al 1° gennaio 2011 n.d.r.), al fine di promuovere il progressivo superamento della pubblicazione in forma cartacea, le amministrazioni e gli enti pubblici tenuti a pubblicare sulla stampa quotidiana atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o i propri bilanci, oltre all’adempimento di tale obbligo con le stesse modalità previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ivi compreso il richiamo all’indirizzo elettronico, provvedono altresì alla pubblicazione nei siti informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per le materie di propria competenza”.

Addio al vecchio regime di pubblicità legale basato sulla carta. Dal 1° gennaio 2011 - proroga concessa con la Legge n. 25 del 26 febbraio 2010 - gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi con effetto di pubblicità legale si intendono assolti infatti con la pubblicazione nei propri siti istituzionali. La forma cartacea rimane solo in originale mentre è fatto espressamente obbligo di pubblicare sul proprio sito Internet istituzionale tali documentazioni. Atti come le deliberazioni devono rimanere sull’albo pretorio on line per 15 giorni, dopo questo periodo diventano esecutive.

ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ART. 21 COMMA 1 DELLA LEGGE 69/2009

Questa sezione e' dedicata alla pubblicazione dei documenti relativi alla legge sulla trasparenza amministrativa.
E’ obbligo sia pubblicato :
- il trattamento economico complessivo (cioè la somma dello stipendio e del trattamento accessorio) di segretari e dirigenti;
- i curricula e recapiti di dirigenti e segretari;
- i tassi di assenza e di maggiore presenza dei dipendenti distinti per singoli uffici.



Di questi precisi ed obligatori dati non esiste minima traccia. Non solo, nell'Albo Pretorio on-line di qualsiasi delibera, ordinanza, gara o determinazione non esiste NESSUN documento esplicativo e NESSUN importo di qulsiasi spesa. Un sito, quello del nostro comune, ben curato nella grafica ma inutile nei contenuti e non corrispondente ai più elementari e democratici principi della trasparenza: questa dell'Albo Pretorio "omertoso" è l'enesima presa in giro per i cittadini, presa in giro iniziata a giugno 2009 ed ancora in atto!


3 commenti:

  1. Trasparenza amministrativa? Utopia!
    L'unica cosa che traspare è che questa amministrazione è la degna proseguitrice della precedente, anzi, è la dimostrazione vivente che "l'allievo supera il maestro!".
    Complimenti per il vostro primato!
    Complimenti anche al vostro codazzo che, malgrado tutto, continua a "degustare"!.

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  2. Si, ma degustare è più chic!

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