venerdì 4 marzo 2011

MINORANZE (non etniche!).

Dalla capitale con furore...


Nella capitale stanno comparendo sempre più insistentemente manifesti di questo tipo, che denunciano atteggiamenti di complicità negli affari regionali. In poche parole si fa presente che maggioranza e minoranza inciuciano nelle scelte e si spartiscono poltrone. In casi meno gravi si sottolinea l'assenza di qualsiasi operato di controllo delle minoranze.

A tale proposito vogliamo ricordare quanto segue:



Ruolo e Funzioni degli Amministratori di opposizione, cause di responsabilità civile.
Un aspetto non secondario delle varie forme di responsabilità civile riguarda, la funzionalità collegiale dei consessi consiliari, verificando e ponendo in evidenza quali sono le funzioni attribuite dal t.u. 267/00 ai consiglieri di opposizione, e le forme eventuali di responsabilità cui essi possono incorrere, in relazione all’art. 127 del t.u. il quale prevede al comma 1 sotto la voce “ controllo eventuale “ che le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei consiglieri provinciali, o un quarto dei consiglieri nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e motivata con l’indicazione delle norme violate, entro 10 giorni dall’affissione all’albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardano : (1) appalti e affidamento di servizi o forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario; (2) dotazioni organiche e relative variazioni; (3) assunzioni del personale.

Si è voluto citare il seguente articolo del testo unico sugli enti locali, per evidenziare come anche i consiglieri delegati al controllo, sono ed hanno un ruolo rilevante nella funzionalità della macchina amministrativa, un’aspetto spesso trascurato e da chi è stato delegato ad esercitare tale funzione e dalla dottrina giuridica, che raramente ha sentenziato forme di responsabilità “omissiva” nei confronti di quegli amministratori delegati a fare sì che la maggioranza di governo rispetti la prassi e la normativa giuridica esistente, li potremmo definire secondo quanto ci è dato trarre, dalle funzioni che il legislatore ha loro delegato, consiglieri per la legittimità degli atti, considerato che è stata sostanzialmente ridotta al minimo negli enti locali, la funzione amministrativa dei gruppi di opposizione, i quali potrebbero trovare una loro ragion d’essere nella rimodulazione tecnica della loro funzione. Va quindi acclarato che anche i consiglieri comunali o provinciali di opposizione potrebbero incorrere in forme indirette di responsabilità civile qualora omettano di intervenire su questioni ed atti di pubblico interesse, si pensi all’adozione di un piano particolareggiato che venga approvato, in consiglio comunale, anche con il voto favorevole o di mera astensione, la cui presenza però in caso di astensione abbia comportato, la legalità della seduta, dei componenti dell’opposizione. I cittadini lesi dall’atto della P.A. possono chiedere i danni cagionati dall’atto prodotto, oltre agli amministratori che hanno dato il loro assenso anche a coloro i quali con una mero voto di astensione, senza esprimere alcuna volontà esplicita nell’adozione dell’atto, è da ritenersi presente una volontà di dare validità alla seduta, qualora la semplice presenza in aula abbia comportato la validità dell’atto medesimo per il raggiungimento del numero legale per proseguire i lavori assembleari. Altro elemento da porre in evidenza legato alle responsabilità dell’attività amministrativa svolta, è che gli amministratori locali qualora siano stati coinvolti in processi per la carica pubblica ricoperta hanno, in caso di assoluzione, diritto al rimborso per le spese legali. Dopo quanto sino ad ora asserito si conferma una forma di responsabilità oggettiva, data dalla carica ricoperta, e anche una tutela per le spese legali qualora vi sia stata un’assoluzione nei confronti dell’amministratore interessato. È dunque evidente, come le forme di responsabilità dei consiglieri di opposizione, possono derivare da una loro omissione, nel controllare l’attività amministrativa posta in essere dalla maggioranza di governo, un comportamento omissivo, che può essere lesivo di interessi altrui. Altra forma di controllo data dalla legge nei confronti degli enti locali, è oltre a quella consiliare, o del difensore civico, quella del “ controllo eventuale richiesto dal Prefetto” massimo ed unico organo dello Stato Centrale a livello periferico, ad esso sono demandate come massima Autorità del Governo i nodi politico-amministrativi più complessi. Va dunque rivista la funzione e la concezione degli “Amministratori” di opposizione, perché essi hanno non una funzione di governo vera e propria, delegata alla maggioranza e alle giunte Municipali ma, ed è per questo che usiamo il termine “Amministratori”, una funzione che potremmo definire “Amministratori della Legittimità degli atti ”, considerato che le norme oggi in vigore attribuiscono loro un ruolo oltre che politico e di stimolo all’operato della compagine di governo, anche e soprattutto di controllo data dall’art. 127 del t.u. 267/00, al fine di garantire l’esercizio dell’autorità di governo, dato dalla legittimità del voto democratico, e soffocare sul nascere forme di autoritarismo, fenomeni che sono intrinseci nell’esercizio del potere, in modo peculiare in comunità dalle dimensioni ridotte. In conclusione del presente paragrafo possiamo affermare che viste le competenze e le forme di controllo delegate dalla legge ai consiglieri di opposizioni, essi oltre ad avere forme dirette di responsabilità politica sull’operato della compagine di governo, hanno anche una forma di responsabilità prettamente giuridica che deriva loro, dai compiti assegnati ed indicati dalla normativa vigente. Difficilmente vi potrà essere un’inversione di tendenza per quanto attiene alle responsabilità tipiche dei consiglieri per la legittimità degli atti, ma va comunque posto in evidenza che un’ esercizio continuo e costante degli stessi, privo di strumentalità reale, possa portare ad una sempre maggiore efficienza della macchina amministrativa, considerato che tutti contribuiscono al suo funzionamento, nell’interesse della collettività e non solo chi direttamente redige ed approva gli stessi, ma anche chi è preposto ad esercitare forme di controllo, perché è l’assenza dell’esercizio del controllo che porta alla creazione di atti che spesso provocano danni a terzi, questo perché sempre più raramente vi sono controlli preventivi di legittimità tali, da fare porre in essere atti conformi all’ordinamento costituito e privi di vizi che ne alterino il contenuto e la funzione finale.



Anche da noi, nel nostro piccolo, a Magliano, abbiamo più volte rilevato una certa latitanza nel controllo e relativa richiesta di documentazione su operazioni con modalità sconosciuta a tutti, che cozzano contro i più elementari principi della democratica trasparenza.

A questo punto che fare, se non insistere nel far veicolare verso la minoranza consigli e suggerimenti che chiariscano quali siano i compiti verso i quali sono stati delegati dall'elettorato. Controllare e chiedere, azioni senza costi, su tutto l'operato della maggioranza. In questo preciso momento e alla luce dei fatti avvenuti dalle elezioni ad oggi, basterebe organizzare una pubblica conferenza per chiedere direttamente ai nostri amministratori di discutere insieme ciò che è stato fatto in questi ultimi due anni.

Ci piacerebbe proprio sentire!

2 commenti:

  1. se non la conoscete vi racconterà la favola di pinocchioooooooooo

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  2. Nell'amministrare male un paese si possono fare più danni di quanti se ne possano immaginare, e in pochissimo tempo se ne possono fare più, e più gravi, di quelli causati da una mala amministrazione durata decenni.

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