martedì 15 giugno 2010

LA LEGGE....





Si dà però il caso che a noi le chiacchiere non ci convincono e andiamo, come sempre, a controllare.....



.....ed ecco scappare fuori
il D.L. 18 agosto 2000, n° 267 dal titolo
"TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"
pubblicato sulla G.U. n° 227 del 28 settembre 2000 - Suppl. Ord. n° 162

nel quale l'Art, 204 recita così:

Art. 204
Regole particolari per l'assunzione di mutui
1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203 (vedi sotto), l'ente locale può assumere nuovi mutui solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti ed a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207 (vedi sotto), al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera il 25 per cento delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa riferimento, per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del bilancio di previsione.
2…………………………………………………………………………


Art. 203
Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento
1. Il ricorso all'indebitamento è possibile solo se sussistono le seguenti condizioni :
a) avvenuta approvazione del rendiconto dell'esercizio del penultimo anno precedente quello in cui si intende deliberare il ricorso a forme di indebitamento;
b) avvenuta deliberazione del bilancio annuale nel quale sono incluse le relative previsioni.
2. Ove nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, l'organo consiliare adotta apposita variazione al bilancio annuale, fermo restando l'adempimento degli obblighi di cui al comma 1. Contestualmente modifica il bilancio pluriennale e la relazione previsionale e programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.


Art. 207
Fideiussione
1. I comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte.
2. La garanzia fideiussoria può essere inoltre rilasciata a favore della società di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera e), per l'assunzione di mutui destinati alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali casi i comuni, le province e le città metropolitane rilasciano la fideiussione limitatamente alle rate di ammortamento da corrispondersi da parte della società sino al secondo esercizio finanziario successivo a quello dell'entrata in funzione dell'opera ed in misura non superiore alla propria quota percentuale di partecipazione alla società.
3. ………………………………………………………………………



Come, come!? Il sindaco dice che accenderà mutui che sommati a quelli esistenti raggiungeranno il 60% delle entrate e la Legge gli permette solo il 25%?
Qualcosa non quadra.
Forse ci sbagliamo, non abbiamo giustamente interpretato o capito male, ma che ne dite di un controllino?
Intanto andatevi a leggere il D.L.

6 commenti:

  1. Che io sappia, l'art 204 del TUEL è stata cambiata nel 2006, riducendo al 15% il limite di indebitamento. Ma il requisito del limite di indebitamento è il seguente:
    "l'ente locale possa assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi ed a quello derivante da garanzie prestate, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non sia superiore al 12% (anziché al 25% come previsto nel testo originario) delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui".
    Da: http://leg15.camera.it/cartellecomuni/leg14/RapportoAttivitaCommissioni/testi/05/05_cap15_sch02.htm
    Sinceramente per fare il calcolo dovrei sapere la quota di interessi, di vecchi prestiti, di vecchie obbligazioni, delle garanzie, dei contributi statali e regionali, le entrate dei primi tre titoli del penultimo anno precedente a quello di riferimento per accendere i mutui.

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  2. accidenti questo si che e' un blog dove si affrontano tematiche serie.
    Complimenti.

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  3. Sinceramente per fare il calcolo dovrei sapere la quota di interessi, di vecchi prestiti, di vecchie obbligazioni, delle garanzie, dei contributi statali e regionali, le entrate dei primi tre titoli del penultimo anno precedente a quello di riferimento per accendere i mutui.



    e pensi che ci sia bisogno di fare dei calcoli?

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  4. Faccio una domanda:
    Ma quando l'attuale sindaco era il capo della vecchia minoranza insieme all'attuale asessore alla cultura e all'attuale vicesindaco e all'attuale... facultrep, al momento di votare gli annuali bilanci dov'erano con la testa se venivano votati all'unanimità? o se astenuti, senza in alcun modo evidenziare tali anomalie contabili?

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  5. tranquilli che almeno altre due grandi fontanelle riusciamo a metterle

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  6. Certo, così potete sperare che una ve la mettono anche a casa! Eh!

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